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La legge 122 del 30 luglio 2010

Tutta la disciplina dei soggetti del settore finanziario, agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi

L'estate 2010 apre nuovi orizzonti per tutti i soggetti che operano nel campo del settore finanziario, gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi. Dal 31 luglio 2010, infatti, le attività di agente, rappresentante e mediatore possono essere iniziate con la presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività. La S.C.I.A., da oggi, sostituisce quindi la vecchia D.I.A.

Chi può e si deve iscrivere?

L'impresa, individuale o societaria, iscritta nel registro delle imprese a seguito della presentazione della S.C.I.A., viene iscritta d'ufficio nei rispettivi Albi e Ruoli. Importante ricordare che, come prescrive l'art. 128 della legge 122, i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi sono piuttosto articolati:
• nel caso di persona giuridica, la forma societaria richiesta è di S.p.A. (società per azioni), in accomandita per azioni, S.r.l. (responsabilità limitata) o cooperativa;
• sede legale della società stabilita in Italia e oggetto sociale conforme;
• possesso, da parte dei soci, dei direttori e di coloro che detengono cariche rilevanti, di requisiti di onorabilità e professionalità;
• sussistenza e stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civili per eventuali danni arrecati nell'esercizio dell'attività.

Sono previste eccezioni?

L'esercizio dell'attività di mediazione resta incompatibile con:
• eventuali cariche o impieghi pubblici;
• attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitata;
• la rappresentanza legale di imprese la cui attività risulti incompatibile con l'attività di mediazione.

Insomma, l'obiettivo della nuova legge sembra proprio quello di migliorare la preparazione e la professionalità dei soggetti che svolgono attività di mediazione creditizia ed agenti in attività finanziaria.

Cosa prevede la legge 122 per i nuovi corsi di formazione e aggiornamento?

Inoltre, un corso di formazione obbligatorio e una serie di esami annuali per gli aggiornamenti professionali dovrebbero garantire una sempre maggiore competenza e serietà per tutti i soggetti del settore. L'art. 24 della legge 122 prevede, infatti, che:
• almeno con cadenza annuale venga indetto un esame volto ad accertare i requisiti di professionalità;
• gli iscritti negli elenchi e nei ruoli rispettivi sono tenuti all'aggiornamento professionale mediante la frequenza ai corsi di formazione, di cui sono stabiliti standard di qualità precisi e durata non inferiore a sessanta ore per biennio e tenuti da soggetti con esperienza almeno quinquiennale;
• viene previsto, infine, un apposito Organismo che vigila sul rispetto del dovere di aggiornamento professionale, richiedendo la trasmissione periodica della copia degli attestati rilasciati all’esito dei corsi di formazione.

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